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lunedì 20 settembre 2010
domenica 19 settembre 2010
Corografia dell’Italia 1834
RIONERO borgo del regno delle due sicilie prov. di Basilicata dist. Melfi capoluogo di cantone. Uno dei migliori luoghi di quella provincia per i comodi della vita. Vi sono alberghi, caffè, sorbetterie, pasticcerie, una chioesa collegiata due altre parrocchiali e circa 9.000 abitanti attivi ed industriosi, i quali, oltre all’esteso commercio ed agricoltura, esercitano in grande la pastorizia. Vi sono fabbriche di scatole di acero e di altri legni per tabacco che soffrono il paragone con quelle di Lecce. I dintorni producono cereali, e pregiati vini ed olii: i vicini colli di castagneti e di quercie per l’ingrasso dei maiali. Sta a 5 miglia ad ostro da Melfi e 19 a maestro da Potenza.
Corografia dell’Italia 1834
domenica 12 settembre 2010
I francesi vengono forzati a capitolare ad Atella da parte di Ferdinando II 1495 (Di Jean-Charles-Léonard Simonde Sismondi)
mercoledì 8 settembre 2010
Antica Sartoria in via Umberto I a Rionero
lunedì 6 settembre 2010
Sentenza definitiva Corte Suprema di Giustizia di Napoli ( 1833 ) sul ricorso dei Sigg. Catenacci e delle Sante sulla donazione del sig. Tartarisco
1. DONAZIONE CAPPELLA LEGGE CONTRÀ L’ AMMORTIZZAZIONE 2 .NOMINA DEL SACERDOTE PER LA CELEBBAZ1ONE DI MESSE DIRITTO PASSIVO EI PROPRIA PERSONA 3. DIVISIONE DI BENI
1. È valida ed efficace la donazione dei beni alla cappella costruita in una chiesa fatta per di lei dote e fondo prima della legge del 1769 contra l’ ammortizzazione 2. La disposizione aggiuntavi dal donante che il dippiù della rendita dei beni donati si addica in perpetuo a celebrazione di messe preferendo i sacerdoti della sua discendenza, costituisce a favore di costoro un diritto passivo ex propria persona. 3 Ed esistendo il sacerdote che ha questo diritto non possono dividersi i beni donati. (S.C.N. 18 luglio 1833 Catenacci e delle Sante Pres. Cav. de Blasio – Rel. Brundesini - PM cav. Letizia - Avv. D. Agostino Santamaria de’ ricorr e D Giovanni de Simone de resist.- RIGETTO)
La C.S .di giustizia
l Sulla prima quistione. Attesoché D. Francesco Tartarisco coll’atto autentico de 22 ottobre 1699 donò irrevocabilmente tra vivi alla cappella da esso prima costruita nella chiesa matrice di Rionero alcuni beni immobili per dote e fondo della medesima. Dispose nell’istesso tempo che dalla rendita di quei beni si prelevassero annui ducali 4 per l'acquisto e manutenzione de sacri arredi. Solo il dippiù gravò del peso perpetuo di messe a grana 15 l’ una in suffragio dell’ anima sua e de suoi antenati e posteri. Attesochè perciò tal disposizione contiene due parti distinte che non possono confondersi, cioè la prima, un assoluta donazione di beni alla cappella e la seconda l’ uso da farsi della loro rendita. Attesochè la donazione trovandosi stipulata nel 1699 è anteriore alla legge pubblicata nel 1769 contra l’ammortizzazione. Quindi è valida ed incontrastabile poiché prima di questa seconda epoca l acquisto de beni a favore della chiesa non era vietato.
2 Sulla seconda. Attesoché il donante impose sul dippiù della rendila dei beni donati il successivo peso perpetuo di messe che certamente dovevano celebrarsi da sacerdoti che sono i soli cercati a quel Divino sacrifìzio giusta i sacri canoni. Ma esso volle nominare e prescegliere in preferenza quelli che, discendevano dalla sua persona per linea aguatizia, o, in difetto di questa per quella di cognazione. Nel solo caso, che non esistesse dopo la sua morte verun sacerdote né dell’ una né dell’altra linea, dispose che il suo con congiunto più prossimo in grado scegliesse altro prete fino a che non pervenisse al sacerdozio qualcuno di una delle sue linee e che in mancanza di tutto l’ elezione dovea farsi dal Sindaco prò tempore. Attesoché da ciò risulta evidentemente che il donante prescelse i sacerdoti della sua discendenza. Con esso conferì loro un diritto passivo ex propria persona per la celebrazione delle messe.
3 Sulla terza. Attesoché il sacerdote de Santi discende dalla persona del donante per la linea cognati zia, per cui in difetto della linea maschile è preferito ad ogni altro sacerdote. In conseguenza i beni donati non possono dividersi in pregiudizio del diritto passivò di cui è esso investito ex propria persona per la celebrazione delle messe. Quindi bene la GC civ colle impugnate decisioni ha esclusa la divisione di quei beni. Attesoché la legge applicabile a questo caso particolare è il Real rescritto de 4 agosto 1798 poiché coll. art 2 del medesimo rispettandosi la volonta’ de fondatóri ed il diritto che i sacerdoti da essi prescelti direttamente avevano acquistato ex propria persona si stabilì la regola che ove il legato pio. o cappellania laicale sia dell’ epoca anteriore alla legge del 1769 contraria all’ ammortizzazione, i beni non potevano distraersi né dividersi ma dovea il cappellano ritenerli col peso delle messe e delle altre opere prescritte. Attesoché nella specie i beni come si è gia’ osservato trovansi donati legittimamente alla cappella per sua dote e pel solo dippiù della rendita è addeito il peso perpetuo delle messe che il sacerdote de Santis ha ex propria persona il diritto di celebrare. Quindi è fuori del caso il discendere ora all’ esame se i decreti pubblicati in tempo dell’ occupazione militare su i padronati ai quali i ricorrenti signori Catenacci si attengono siano stati o no aboliti col posteriore decreto de 20 luglio 1818. Per questi motivi la CS rigetta il ricorso. Luglio 1833.
giovedì 2 settembre 2010
Lago PESOLE
sabato 31 luglio 2010
Rionero anno 1316
Vescovi Rapollani distintisi nel tempo
1316 Bernardo de Palma. Già canonico di Ascoli fu uno degli esecutori del testamento di Carlo II d’ Angiò. Egli era era intimo pure del re Roberto. In un diploma con cui fu concessa l’ esenzione dai pesi fiscali per un decennio a tutti che si fossero trasferiti a popolare Rionero paesello allora presso alla chiesa di S’ Antonio ( chiesa che un tempo si apparteneva ai benedettini di Monticchio) egli viene delle espressioni lusinghieri di dilectum consiliarium et famliarem nostrum . Vi è ragion da credere che ad influenza di questo prelato Rapolla forniva al re Roberto otto soldati a cavallo ben montati quanti ne davano Ascoli e le altre popolose città di Puglia ad oggetto di arginare Lodovico di Baviera che innoltravasi avverso al pontefice Giovanni XXII
ricerca personale
sabato 17 luglio 2010
Serro San Francesco Rionero
Sul colle detto Serro di s Francesco all' oriente di Rionero ed a piccola distauza da quel comune, si osservano gli avanzi di auliche fabbriche e non scarsi rottami. Quivi si sono scoperti idoli, medaglie di oro e di argento ed altre anticaglie d' importanza, senza che si conosca a quale antica città possano riferirsi . Si veggono ancora sulla loggia del monastero de Cappuccini messo sulla sommità del Vulture alcuni antichi bassorilievi, una testa di serpente di bronzo ed un marmo con mutila iscrizione latina ma s' ignora come e donde siano stati colà trasportali
Deutsches Archäologisches institut - 1832
sabato 10 luglio 2010
San Ippolito Monticchio
Documento anno 1800 ca
venerdì 2 luglio 2010
Quando i Savoia fermarono Cristo ad Eboli…
Parlo della linea ferroviaria che da Napoli porta a Taranto. Linea ferroviaria angusta dove i treni da Eboli in direzione Potenza Taranto viaggiano a passo di lumaca..
Bèh…quella linea ferroviaria il Regno Borbonico la concepì in modo diverso e moderno, addirittura il tracciato prevedeva il doppio binario.
Il Decreto N° 3492 del 30 Settembre 1856,
Decreto col quale si concedeva al Signor Tommaso d'Agiout la facoltà di costruire una ferrovia da Salerno per Eboli a Taranto.
La ferrovia iniziava da Salerno e doveva passare necessariamente per i comuni, o per le rispettive loro vicinanze, di Eboli, Calabritto, S. Andrea , Rionero, Rendine, Spinazzola, Gravina ed Altamura.
La ferrovia nell' intero suo percorso doveva essere a doppio binario.
Secondo le stime, e il capitolato di appalto, la tratta da Salerno ad Eboli doveva entrare in funzione entro il 31 Dicembre del 1857, e la tratta da Eboli a Taranto entro il 01 Gennaio 1861.
Inoltre, la strada ferrata doveva essere interamente fiancheggiata da fossi, muri, siepi, o da altre chiusure atte ad impedirne l’ accesso , secondo i modi usati nelle ferrovie esistenti nel Regno Borbonico.
Particolare attenzione doveva essere fatta nel caso in cui la strada ferrata incontrava chiese ed edifici sacri, monumenti di arte e di antichità, queste non potevano essere occupate o danneggiate in qualunque modo.
La ferrovia fu costruita fino a Eboli, poi arrivarono i Savoia e a Cristo fu impedito di proseguire in Basilicata!

