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lunedì 6 settembre 2010

Sentenza definitiva Corte Suprema di Giustizia di Napoli ( 1833 ) sul ricorso dei Sigg. Catenacci e delle Sante sulla donazione del sig. Tartarisco

1. DONAZIONE CAPPELLA LEGGE CONTRÀ L’ AMMORTIZZAZIONE 2 .NOMINA DEL SACERDOTE PER LA CELEBBAZ1ONE DI MESSE DIRITTO PASSIVO EI PROPRIA PERSONA 3. DIVISIONE DI BENI

1. È valida ed efficace la donazione dei beni alla cappella costruita in una chiesa fatta per di lei dote e fondo prima della legge del 1769 contra l’ ammortizzazione 2. La disposizione aggiuntavi dal donante che il dippiù della rendita dei beni donati si addica in perpetuo a celebrazione di messe preferendo i sacerdoti della sua discendenza, costituisce a favore di costoro un diritto passivo ex propria persona. 3 Ed esistendo il sacerdote che ha questo diritto non possono dividersi i beni donati. (S.C.N. 18 luglio 1833 Catenacci e delle Sante Pres. Cav. de Blasio – Rel. Brundesini - PM cav. Letizia - Avv. D. Agostino Santamaria de’ ricorr e D Giovanni de Simone de resist.- RIGETTO)

La C.S .di giustizia

l Sulla prima quistione. Attesoché D. Francesco Tartarisco coll’atto autentico de 22 ottobre 1699 donò irrevocabilmente tra vivi alla cappella da esso prima costruita nella chiesa matrice di Rionero alcuni beni immobili per dote e fondo della medesima. Dispose nell’istesso tempo che dalla rendita di quei beni si prelevassero annui ducali 4 per l'acquisto e manutenzione de sacri arredi. Solo il dippiù gravò del peso perpetuo di messe a grana 15 l’ una in suffragio dell’ anima sua e de suoi antenati e posteri. Attesochè perciò tal disposizione contiene due parti distinte che non possono confondersi, cioè la prima, un assoluta donazione di beni alla cappella e la seconda l’ uso da farsi della loro rendita. Attesochè la donazione trovandosi stipulata nel 1699 è anteriore alla legge pubblicata nel 1769 contra l’ammortizzazione. Quindi è valida ed incontrastabile poiché prima di questa seconda epoca l acquisto de beni a favore della chiesa non era vietato.

2 Sulla seconda. Attesoché il donante impose sul dippiù della rendila dei beni donati il successivo peso perpetuo di messe che certamente dovevano celebrarsi da sacerdoti che sono i soli cercati a quel Divino sacrifìzio giusta i sacri canoni. Ma esso volle nominare e prescegliere in preferenza quelli che, discendevano dalla sua persona per linea aguatizia, o, in difetto di questa per quella di cognazione. Nel solo caso, che non esistesse dopo la sua morte verun sacerdote né dell’ una né dell’altra linea, dispose che il suo con congiunto più prossimo in grado scegliesse altro prete fino a che non pervenisse al sacerdozio qualcuno di una delle sue linee e che in mancanza di tutto l’ elezione dovea farsi dal Sindaco prò tempore. Attesoché da ciò risulta evidentemente che il donante prescelse i sacerdoti della sua discendenza. Con esso conferì loro un diritto passivo ex propria persona per la celebrazione delle messe.

3 Sulla terza. Attesoché il sacerdote de Santi discende dalla persona del donante per la linea cognati zia, per cui in difetto della linea maschile è preferito ad ogni altro sacerdote. In conseguenza i beni donati non possono dividersi in pregiudizio del diritto passivò di cui è esso investito ex propria persona per la celebrazione delle messe. Quindi bene la GC civ colle impugnate decisioni ha esclusa la divisione di quei beni. Attesoché la legge applicabile a questo caso particolare è il Real rescritto de 4 agosto 1798 poiché coll. art 2 del medesimo rispettandosi la volonta’ de fondatóri ed il diritto che i sacerdoti da essi prescelti direttamente avevano acquistato ex propria persona si stabilì la regola che ove il legato pio. o cappellania laicale sia dell’ epoca anteriore alla legge del 1769 contraria all’ ammortizzazione, i beni non potevano distraersi né dividersi ma dovea il cappellano ritenerli col peso delle messe e delle altre opere prescritte. Attesoché nella specie i beni come si è gia’ osservato trovansi donati legittimamente alla cappella per sua dote e pel solo dippiù della rendita è addeito il peso perpetuo delle messe che il sacerdote de Santis ha ex propria persona il diritto di celebrare. Quindi è fuori del caso il discendere ora all’ esame se i decreti pubblicati in tempo dell’ occupazione militare su i padronati ai quali i ricorrenti signori Catenacci si attengono siano stati o no aboliti col posteriore decreto de 20 luglio 1818. Per questi motivi la CS rigetta il ricorso. Luglio 1833.

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